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Lo Statuto


 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione senza finalità di lucro denominata Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera” con sede provvisoria a Palermo, presso la Facoltà Teologica di Sicilia, Corso Vittorio Emanuele ……

 Art. 2 – Scopi e attività

L’associazione in continuità ideale con quanto realizzato da Salvatore Privitera nell’Istituto Siciliano di Bioetica da lui fondato si prefigge lo studio, la promozione culturale, la divulgazione e la ricerca in ambito bioetico attraverso:

– master;

– corsi, incontri di studio, seminari, convegni e altre attività didattico-formative;

– collegamenti con le sedi accademiche e i centri di ricerca;

– pubblicazioni di riviste e monografie;

– divulgazione mediatica;

– partecipazione ad attività didattiche di altri centri, enti pubblici o privati, occasionalmente o attraverso apposite                               convenzioni;

– inserimento in progetti di ricerca italiani o esteri;

– provvista di docenti per attività didattiche o congressuali di altri enti;

– istituzione di borse di studio, premi o altre provvidenze a favore di ricercatori, soprattutto giovani;

– creazione di biblioteche;

– iniziative ricreative a integrazione delle suddette attività;

– ospitalità a studiosi, anche attraverso la diretta gestione di opere a ciò dedicate;

– viaggi di istruzione e ricerca;

– scambi interculturali e interreligiosi;

 

Art. 3 – Strumenti

Per la gestione delle attività di cui all’art. 2, oltre alla diretta gestione delle stesse, l’Istituto potrà avvalersi della stipula di apposite convenzione o accordi di partneriato. Potrà avvalersi inoltre degli strumenti di accreditamento istituzionale attualmente previsti per i centri di ricerca, le attività formative in Medicina (ECM), gli insegnanti di religione e ogni altro specifico settore potrà essere in futuro previsto dalla legislazione.

 

Art. 4 – Finanziamenti

Per la realizzazione delle finalità istituzionali l’Istituto si avvale delle seguenti fonti di finanziamento:

– quote associative;

– tasse di iscrizione al master o ad altre attività promosse dallo stesso;

– quote di abbonamento a riviste;

– vendita di pubblicazioni;

– vendita di oggettistica correlata alle finalità istituzionali;

– contributi di enti pubblici o privati;

– beneficenze varie, incluse donazioni o lasciti, elargite a titolo di liberalità;

– gestione di attività turistico-alberghiere.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 5 –  Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci. Tutte le cariche  sociali durano 5 anni e possono essere riconfermate anche per più mandati consecutivi.

 Art. 6 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci, vigila sull’attuazioni delle deliberazioni e su tutta l’attività dell’Istituto. Può nominare uno o più vicepresidenti, tra i membri del CdA, che lo coadiuvano nelle attività ordinarie o lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Assume anche la carica e le funzioni di direttore scientifico dell’Istituto a meno che, per motivate ragioni, non nomini per tale incarico un’altra persona. In caso di urgenza può deliberare direttamente informandone il CdA alla successiva riunione.

Art. 7 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da 5 membri, è nominato dall’Assemblea dei soci, elegge il Presidente e delibera su tutte le attività dell’Istituto che non siano di specifica pertinenza del Presidente o dell’Assemblea. Nomina inoltre il Segretario dell’Istituto e nel suo ambito viene eletto il Tesoriere che tiene i registri contabili, redige i bilanci consuntivi e preventivi e supervisiona tutte le attività economiche dell’Istituto.

 Art. 8 – Segretario

Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, tiene i rapporti comunicativi con i docenti, i soci e gli enti con cui l’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione, conserva tutta la documentazione dell’Istituto e adempie tutti gli ordinari compiti di segreteria affidati dal Presidente. E’ membro di diritto dell’Assemblea dei soci.

Art 9 – Assemblea dei soci

Fanno parte dell’assemblea dei soci, i soci ordinari, i soci di diritto e i soci onorari. L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o almeno tre soci congiuntamente lo ritengano opportuno.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendone fatto richiesta, accludendo alla stessa un curriculum, siano stati accolti dal CdA. I soci ordinari si impegnano al pagamento della quota sociale annuale ed eleggono il CdA. Lo stesso può motivatamente dispensare dal pagamento della stessa. La carica di socio si perde per morosità, dimissioni o comportamento contrario alle finalità dell’Istituto. In quest’ultimo caso deve esservi uno specifico e motivato provvedimento da parte del CdA.

Sono soci di diritto i soci fondatori.

Sono soci onorari tutti coloro che si siano distinti per particolari benemerenze nei confronti dell’Istituto. Tale qualifica viene proposta da parte del CdA, diventando operativa dopo l’accettazione dell’interessato. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

 Art. 10 – Gruppo “Amici dell’Istituto”

Laddove oggettive esigenze lo rendano opportuno la carica di Direttore Scientifico potrà essere assunta da una persona diversa dal Presidente su nomina dello stesso.

Contestualmente all’atto costitutivo dell’Istituto si istituisce il gruppo “Amici dell’Istituto” del quale fanno parte tutti gli ex allievi e i docenti del master nonché benefattori e simpatizzanti dell’Istituto.

I membri di tale gruppo non hanno alcun obbligo di natura finanziaria nei confronti dell’Istituto. Ex allievi e docenti entrano a farvi parte automaticamente. Gli altri su proposta del Presidente.

Se, per motivate ragioni e previa approvazione degli organi direttivi dell’Istituto, si renderà opportuno, il gruppo potrà costituirsi in Associazione autonoma i cui statuti dovranno essere approvati dagli organi direttivi dell’Istituto stesso.

Art. 11 – Disposizioni finali

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad un organismo che abbia finalità similari o ad altro organismo su motivata indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al Regolamento attuativo dello stesso e alle vigente legislazione.

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